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Cosa impone la legge Christian Carosi Chi si è già sposato una volta e desidera contrarre un nuovo matrimonio deve riottenere la libertà di stato, requisito essenziale per la validità delle nozze. Sposarsi senza che il precedente vincolo sia stato sciolto o annullato può addirittura configurare un’ipotesi di reato (bigamia, art. 556 cod. pen.). Stiamo parlando degli effetti civili del matrimonio, poiché, dal punto di vista religioso il vincolo matrimoniale è indissolubile. Solo in casi particolarissimi è concesso tornare in chiesa per la seconda volta. Il matrimonio civile Per il Codice Civile invece, riacquistare la libertà di stato è meno problematico: il caso più frequente è, a parte la morte del coniuge, il divorzio, che normalmente segue alla separazione dei coniugi, protratta ininterrottamente per almeno tre anni. Il divorzio, che scioglie definitivamente il legame tra le parti e fa venir meno i diritti e doveri connessi al matrimonio,(ad esclusione degli obblighi verso i figli), può essere richiesto anche in altri casi particolari, senza dover aspettare tre anni di separazione: ad esempio, se uno dei coniugi è stato condannato per reati molto gravi (come l’omicidio volontario di un figlio o il tentato omicidio del coniuge, l’incesto, la violenza sessuale ecc.); oppure quando il matrimonio non è stato consumato e, in seguito ad una legge del 1982, quando il proprio amato abbia deciso di cambiare sesso.
Ci si può risposare subito anche nel caso in cui il matrimonio precedente sia stato dichiarato nullo dal giudice, perché celebrato nonostante la presenza di un impedimento sostanziale. Ad esempio, i matrimoni tra fratelli, tra ascendenti e discendenti in linea retta (come padre e figlia), tra zii e nipoti ecc., sono vietati e pertanto annullabili. In tal caso il matrimonio è da considerarsi inesistente all’origine e non produce effetti.
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